Legge regionale 28 agosto 1986, n. 21
Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37 del 10 settembre 1986
Art. 2.
(Patrocinio della Regione).
1. La Regione può concedere il proprio patrocinio formale a manifestazioni ed iniziative che rivestano particolare rilevanza scientifica, storica, culturale, istituzionale e per altri aspetti di particolare significato ed importanza per la Liguria.
2. Il patrocinio è concesso dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2 bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto ) (1) .
3. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni o iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.
Note del Redattore:
Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 54 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .
Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 e così sostituito dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .