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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17

Bollettino Ufficiale n. 35 del 27 agosto 1986


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24 ".

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Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

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Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .