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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17

Bollettino Ufficiale n. 35 del 27 agosto 1986

Art. 5.
1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'Sito esternoarticolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'Sito esternoarticolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall’Sito esternoarticolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) al fine di favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l’efficacia nell’erogazione dei servizi. (13)

Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, della Città metropolitana o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.(18)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti strumentali della Regione;
c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (4)

Comma aggiunto dall' art. 20 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24 ".

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Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

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Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .