Legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1985
Art. 4.
(Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti).
Qualora gli strumenti urbanistici vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 3.
La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all' articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.
Note del Redattore:
Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .