Legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1985
Art. 2.
(Definizioni).
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, secondo comma, lettera b) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;
c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
In relazione al disposto dell' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.
Note del Redattore:
Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .
Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .