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Legge regionale 26 aprile 1985, n. 27

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 maggio 1985

INDICE

Art. 1. - (Finalità della legge).
Art. 2. - (Diritti dell'utente).
Art. 3. - (Interventi della Regione).
Art. 4. - (Compiti delle Unità sanitarie locali).
Art. 5. - (Diritto all'informazione).
Art. 6. - (Diritto al ricovero).
Art. 7. - (Adeguatezza degli interventi diagnostici e terapeutici).
Art. 8. - (Diritto di conoscere lo stato di salute e le prospettive terapeutiche).
Art. 9. - (Rapporto tra strutture sanitarie e medico di fiducia).
Art. 10. - (Diritto all'assistenza religiosa).
Art. 11. - (Partecipazione delle associazioni di volontariato).
Art. 12. - (Trattamento sanitario con rischio).
Art. 13. - (Diritti dei degenti che necessitano di particolare assistenza).
Art. 14. - (Reciproca correttezza fra utenti ed operatori).
Art. 15. - (Diritto delle partorienti).
Art. 16. - (Rimostranze e osservazioni degli utenti).
Art. 17. - (Intervento del Difensore Civico).
Art. 18. - (Ordini e collegi professionali).
Art. 19. - (Ulteriori competenze della Regione).
Art. 20. - (Pubblicità).
Art. 21. - (Ambito di applicazione della legge).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 23 novembre 1992, n. 34 .