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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1985

Art. 3.
(Dimensionamento e localizzazioni).
In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.
Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.
Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare la superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento fermo restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.
4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale, per conoscere l’orientamento della popolazione interessata.(4)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23. Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016.

4 bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all’articolo 2 è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare: (5)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23. Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016.

a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o l’adeguamento con oneri a proprio carico;
b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale;
c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura;
d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità dei detti servizi e dell’intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap;
e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.
4 ter. I soggetti di cui al comma 4 bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell’istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il Comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione.(6)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23. Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016.

In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

Note del Redattore:

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Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 13 dicembre 1993, n. 59 .

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .

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Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 della medesima L.R. 23/2016 .