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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 9.
(Distanza degli apiari nomadi).
Le distanze degli apiari nomadi tra loro e dagli alveari stanziali sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, tenuto conto in particolare dell'intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell'anno interessato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .