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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 8.
(Distanza degli apiari da edifici e da immobili).
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:
a) agli edifici di civile abitazione;
b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;
c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;
d) al confine di proprietà prospiciente l'uscita di volo delle api
L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti.
Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme del presente articolo si applicano immediatamente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .