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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 7.
(Beneficiari).
Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell'art. 5 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperativa che esercitano la loro attività nel territorio regionale purché in regola con le denunce previste all'art. 10.
Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con priorità agli apicoltori che siano coltivatori diretti ed alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti.
Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lett. p, g), h) le associazioni di produttori di miele e le loro unioni riconosciute ai sensi della l.r. ]0 giugno 1983, n. 23 .
I contributi per gli interventi di cui alla lett. h) possono essere concessi anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con la denuncia prevista dal 1° comma dell'art. 10
Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla osta rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali nel cui territorio sono situati gli apiari da trattare
Ai fini del conteggio dei partecipanti e degli apiari l'apicoltore non potrà figurare in più di un'associazione o cooperativa nell'ambito della Regione
Per gli interventi di cui alle lett. f), g) e h) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .