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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 6.
(Concessione di contributi).
Per la valorizzazione del piano degli interventi previsto all'art. 5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità di bilancio. Quelli relativi alle lett. a), b), c), d), e), sono assegnati dagli enti delegati di cui all'art. 18; quelli relativi alle lett. p, g), h), sono assegnati dalla Giunta regionale sentito il Comitato consultivo per l'apicoltura.
La concessione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 5 è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione dell'alveare infetto.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .