Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36
Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.
Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984
Art. 6.
(Concessione di contributi).
Per la valorizzazione del piano degli interventi previsto all'art. 5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità di bilancio. Quelli relativi alle lett. a), b), c), d), e), sono assegnati dagli enti delegati di cui all'art. 18; quelli relativi alle lett. p, g), h), sono assegnati dalla Giunta regionale sentito il Comitato consultivo per l'apicoltura.
La concessione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 5 è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione dell'alveare infetto.
Note del Redattore: