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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 5.
(Programma degli interventi).
La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, propone annualmente al Consiglio regionale che l'approva, il programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura, contenente in particolare le seguenti iniziative:
a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari ivi compresa la conversione di bugni villici;
b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria;
c) acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;
d) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'apicoltura;
e) allevamento di api regine selezionate;
f) organizzazione di convegni e di seminari per attività straordinarie di formazione e di aggiornamento professionale;
g) programmi straordinari di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;
h) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .