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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 19.
(Sanzioni).
Per la violazione delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 4.000 a L. 20.000 ad alveare, per omessa esposizione del cartello con il numero progressivo attribuito all'apiario di cui all'art: 10, 4° comma;
c) da L. 7.000 a L. 35.000 ad alveare, per omessa o non veritiera denuncia di cui all'art. 10, 1° comma e per mancata esibizione della certificazione sanitaria di cui allo stesso art. 10, 2° comma;
d) da L. 10.000 a L. 50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omessa denuncia di malattia di cui all'art. 11;
e) da L. 15.000 a L. 75.000 ad alveare, per omessa presentazione del certificato sanitario di cui all'art. 12;
f) da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni bugno villico non eliminato, ai sensi dell'art. 13;
g) da L. 20.000 a L. 200.000 per violazione dei divieti di cui all' Sito esternoart. 154 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 ;
h) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per violazione delle norme emanate in attuazione dell'art. 14

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .