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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 18.
(Deleghe).
Ai fini della presente legge, le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati, per i territori di rispettiva competenza:
a) a concedere i contributi per attuare gli interventi di cui all'art. 5, lett. a), b), c), d), e) stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;
b) a ricevere la denuncia di cui all'art. 10, ad attribuire il numero progressivo, a comunicare l'elenco degli apicoltori di cui al 4° e 5° comma dello stesso art. 10;
c) a vigilare sull'applicazione delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10;
d) a concedere i contributi di cui all'art. 6.
Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .