Menù di navigazione

Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 11.
(Denuncia malattie delle api).
Ai sensi dell'Sito esternoart. 2 del regolamento di polizia veterinaria approvato con Sito esternod.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 , è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di qualunque tipo di denunciare al Sindaco, all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competenti per territorio le malattie, accertate o sospette, indicate dai competenti organi statali ai sensi dell'Sito esternoart. 6, lett. u) della l. 23 dicembre 1978, n. 833 .
L'Unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 154 e seguenti del regolamento indicato al 1° comma, ai fini dell'estinzione dei focolai infetti. Copia del provvedimento del Sindaco sarà inviata a cura dell'Unità sanitaria locale alla Comunità montana, o Consorzio di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e agli interessati.
Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso connesse, l'apicoltore può usufruire degli interventi di cui all'art. 5, lett. b).
Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e infestive delle api, possono essere adottati provvedimenti, con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo, anche nei confronti delle famiglie di api ricoverate in cavità naturali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .