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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

Art. 10.
(Denuncia degli alveari).
I possessori o detentori di apiari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30 novembre di ogni anno all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competente per territorio.
Per gli alveari nomadi la denuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno anche all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato nel cui territorio gli alveari vengono trasferiti e deve essere corredata dal certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Copia della predetta certificazione sanitaria deve essere sempre conservata dall'interessato durante i trasferimenti.
La mancata denuncia di cui ai commi precedenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19, l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.
Gli enti competenti a ricevere la denuncia rilasciano ricevuta della stessa e l'ente delegato attribuisce ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inscritto in un apposito cartello conforme a modello predisposto dai competenti uffici regionali, rilasciato al momento della denuncia, da esporsi presso l'apiario.
Entro il 30 gennaio di ogni anno gli enti delegati comunicano l'elenco degli apicoltori al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .