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Legge regionale 9 luglio 1984, n. 36

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

Bollettino Ufficiale n. 31 dell' 1 agosto 1984

  • VOCI
  • zootecnia

INDICE

Art. 1. - (Finalità della legge).
Art. 2. - (Definizioni).
Art. 3. - (Comitato consultivo regionale per l'apicoltura. Composizione).
Art. 4. - (Compiti del Comitato consultivo regionale).
Art. 5. - (Programma degli interventi).
Art. 6. - (Concessione di contributi).
Art. 7. - (Beneficiari).
Art. 8. - (Distanza degli apiari da edifici e da immobili).
Art. 9. - (Distanza degli apiari nomadi).
Art. 10. - (Denuncia degli alveari).
Art. 11. - (Denuncia malattie delle api).
Art. 12. - (Cessione di alveari e di api).
Art. 13. - (Bugni villici).
Art. 14. - (Trattamenti antiparassitari).
Art. 15.(Competenze per la tutela igienico-sanitaria
Art. 16. - (Vendita dei prodotti).
Art. 17. - (Elicicoltura e lombricoltura).
Art. 18. - (Deleghe).
Art. 19. - (Sanzioni).
Art. 20. - (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 21. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .

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Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5 .