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Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9

Norme per la protezione della flora spontanea.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 febbraio 1984

Art. 3.
Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette alla progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella B allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura (1)

Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

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Gruppi di comitive organizzate composte di oltre 10 persone non possono complessivamente raccogliere più di 50 esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .