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Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9

Norme per la protezione della flora spontanea.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 febbraio 1984

Art. 13.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;
b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.
c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.
2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .