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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

Art. 8.
(Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche. In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'articolo 6, al rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 7 della presente legge ed alle funzioni previste dal Sito esternod.p.r. 380/2001 . (11)

Nota soppressa. Vedi nota 22.

(22)

Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni. (31)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

2. I provvedimenti emanati dagli enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi. (32)

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni. (33)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

4. Le funzioni delegate ai sensi dei commi 1 e 1 bis sono finanziate esclusivamente tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni. (23)

Comma sostituto dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

5. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.

Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .