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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

Art. 7 bis.
1. Gli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercitano il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.(29)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).(21)

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. Gli enti delegati esercitano il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione. (30)

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .


Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .