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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

Art. 6 bis.
1bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte dell'Ente delegato nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell’Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente o al Sindaco dell'Ente delegato che decide con provvedimento definitivo. (16)

Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, sostituito dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. (25)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'Sito esternoarticolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonchè dell'asseverazione è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'Sito esternoarticolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.(28)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .


Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .