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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

INDICE

Art. 1. - (Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione)
Art. 1 bis. - (Contributi ai Comuni)
Art. 1 ter. - (Norma transitoria)
Art.1 quater. - (Norma finanziaria)
Art. 5 bis. - (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)
Art. 6. - (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)
Art. 6 bis. - (Autorizzazione sismica)
Art. 7. - (Certificato di rispondenza)
Art. 7 bis. - (Vigilanza e controllo)
Art. 8. - (Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).
Art. 8 bis.(Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati)
Art. 9. - (Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati)
Art. 10. - (Norma transitoria)
Art. 11. - (Norma finanziaria)
ALLEGATO 1 - – Allegato 1
ALLEGATO 1 BIS - - – Allegato 1 bis

Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .