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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMPRESI NELLE ZONE DICHIARATE SISMICHE
Art. 1.
(Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell'Sito esternoOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione) (1)

Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'Sito esternoOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.
Art. 1 bis.
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 1 ter.
1. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.1 quater.
(Omissis)
Artt. 2. - 5.
(Omissis)
TITOLO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA Sito esternoLEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 66 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5 bis.
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica) (6)

Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

1. Ferme restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate ai sensi dell'articolo 8 della presente legge individua:(13)

Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23, successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.
1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, previsti dall’Sito esternoarticolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. (15)

Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 3 dicembre 2013, n. 40 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

Art. 6.
1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica e le modalità procedurali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c). Lo Sportello unico per l'edilizia o lo SUAP procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette all’Ente delegato per gli adempimenti di competenza. (26)

Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

Art. 6 bis.
1bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte dell'Ente delegato nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell’Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente o al Sindaco dell'Ente delegato che decide con provvedimento definitivo. (16)

Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, sostituito dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. (25)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'Sito esternoarticolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonchè dell'asseverazione è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'Sito esternoarticolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.(28)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

Art. 7.
1. Per i lavori soggetti a collaudo statico il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'Sito esternoarticolo 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.(19)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori con la dichiarazione di regolare esecuzione.(20)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 7 bis.
1. Gli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercitano il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.(29)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).(21)

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. Gli enti delegati esercitano il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione. (30)

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

Art. 8.
(Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche. In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'articolo 6, al rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 7 della presente legge ed alle funzioni previste dal Sito esternod.p.r. 380/2001 . (11)

Nota soppressa. Vedi nota 22.

(22)

Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni. (31)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

2. I provvedimenti emanati dagli enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi. (32)

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

3. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni. (33)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

4. Le funzioni delegate ai sensi dei commi 1 e 1 bis sono finanziate esclusivamente tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni. (23)

Comma sostituto dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

5. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.
Art. 8 bis.
(Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati)(34)

Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

1. Gli enti delegati devono garantire l'adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).
Art. 9.
(Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati)
(Omissis)
Titolo III
(Norme transitorie e finali)
Art. 10.
(Norma transitoria)
(Omissis)
Art. 11.
(Norma finanziaria)
(Omissis)

Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .