TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMPRESI NELLE ZONE DICHIARATE SISMICHE
Art. 1.
1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.
Art. 1 bis.
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 1 ter.
1. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.1 quater.
(Omissis)
Artt. 2. - 5.
(Omissis)
TITOLO II
Art. 5 bis.
a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.
Art. 6.
1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della
legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica e le modalità procedurali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c). Lo Sportello unico per l'edilizia o lo SUAP procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette all’Ente delegato per gli adempimenti di competenza. (26) Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .
Art. 6 bis.
1. L’autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. (14) Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23, ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015. Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .
Art. 7.
Art. 7 bis.
Art. 8.
(Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).
1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni. (31) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .
5. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.
Art. 8 bis.
1. Gli enti delegati devono garantire l'adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).
Art. 9.
(Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati)
(Omissis)
Titolo III
(Norme transitorie e finali)
Art. 10.
(Norma transitoria)
(Omissis)
Art. 11.
(Norma finanziaria)
(Omissis)