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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 luglio 1983, n. 29

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1983

Art. 1.
(Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell'Sito esternoOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione) (1)

Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'Sito esternoOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.

Note del Redattore:

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 , ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015 . Il comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Nota soppressa. Vedi nota 25

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Comma modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 , ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .