Legge regionale 17 marzo 1983, n. 7
Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 marzo 1983
INDICE
Legge abrogata dall' art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33 , a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 e salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della stessa L.R. 33/2006 . Tale programma è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2008, n. 696 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 .
Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e modificato dall' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 , è stato nuovamente sostituito dall' art. 4 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .
Per una riapertura del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 15 aprile 2002, n. 17 .
Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e successivamente sostituito dall' art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .
Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 , dall' art. 3 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e dall' art. 12 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 che ha abrogato le lettere e) ed f).
I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .
I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .
I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .
I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .
I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .
Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 .
Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 .
Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 .