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INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Metodi di attuazione).
Art. 3. - (Partecipazione e collaborazione).
Art. 4. - (Requisiti delle istituzioni culturali).
Art. 4 bis. - (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).
Art. 4 ter. - (Adempimenti degli enti delegati e finanziamento degli stessi).
Art. 4 quater. - (Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate e relativo finanziamento).
Art. 4 quinquies. - (Provvedimenti autoritativi dell'ente delegante).
Art. 5. - (Programma regionale di promozione culturale).
Art. 6. - (Domande di sovvenzione e di contributo).
Art. 6 bis. - (Termini per i procedimenti di attuazione degli interventi).
Art. 6 ter. - (Procedure particolari per gli enti delegati).
Art. 6 quater. - (Relazione annuale della Giunta regionale).
Art. 7. - (Conferenza annuale)
Art. 8. - (Consulta regionale e Comitato tecnico per le attività culturali).
Art. 9. - (Riconoscimento e sostegno delle istituzioni culturali).
Art. 10. - (Centri culturali polivalente).
Art. 11. - (Struttura dei centri culturali polivalenti).
Art. 12. - (Gestione e coordinamento dei centri culturali polivalenti).
Art. 13. - (Interventi per spese di gestione e di investimento).
Art. 14. - (Attività culturali diverse)
Art. 15. - (Iniziative di diffusione nel settore dello spettacolo).
Art. 16. - (Iniziative di diffusione nel settore cinematografico e audiovisivo).
Art. 17. - (Iniziative di produzione nel settore dello spettacolo).
Art. 18. - (Patrocinio regionale e Comitati organizzatori di iniziative culturali).
Art. 19. - (Modalità di utilizzazione delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con il sostegno regionale).
Art. 20. - (Attività di formazione professionale).
Art. 21. - (Cineteca regionale).
Art. 22. - (Istituzione di premi).
Art. 22 bis. - (Adesione regionale).
Art. 22 ter. - (Relazione annuale).
Art. 22 quater - (Partecipazione finanziaria regionale).
Art. 23. - (Atti di concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali).
Art. 24. - (Modalità per la concessione del patrocinio regionale).
Art. 25. - (Documentazione per la fruizione dei contributi e delle sovvenzioni).
Art. 26. - (Obblighi dei beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi regionali).
Art. 27. - (Norme transitorie).
Art. 28. - (Norma finanziaria).
Art. 29. - (Abrogazione leggi).
Art. 30. - (Urgenza).
Tabella “A” (Articolo 4 quater)

Note del Redattore:

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Legge abrogata dall' art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33 , a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 e salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della stessa L.R. 33/2006 . Tale programma è stato approvato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2008, n. 696 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e modificato dall' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 , è stato nuovamente sostituito dall' art. 4 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Per una riapertura del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 15 aprile 2002, n. 17 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e successivamente sostituito dall' art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 , dall' art. 3 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e dall' art. 12 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 che ha abrogato le lettere e) ed f).

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I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall' art. 13 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 .

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Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .

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Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 .