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INDICE

Art. 1. - (Attività ricettiva).
Art. 2. - (Aziende ricettive alberghiere).
Art. 3. - (Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).
Art. 4. - (Aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 5. - (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 6. - (Casi di promiscuità).
Art. 7. - (Classificazione delle aziende ricettive).
Art. 8. - (Denominazione degli esercizi ricettivi).
Art. 9. - (Validità e revisione della classificazione).
Art. 10. - (Attrezzature, impianti ed arredi).
Art. 11. - (Denunzia dei requisiti).
Art. 12. - (Determinazione e pubblicità della classifica).
Art. 13. - (Insegna e altre indicazioni per il pubblico).
Art. 14. - (Sanzioni).
Art. 15. - (Vigilanza e applicazione delle sanzioni).
Art. 16. - (Vincoli di destinazione).
Art. 17. - (Aziende ubicate nel territorio di più Comuni).
Art. 18. - (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 18 bis. - (Disposizioni urbanistiche).
Art. 19. - (Disposizioni per l'esercizio della delega).
Art. 20. - (Validità della nuova classificazione).
Art. 21. - (Esercizi esistenti).
Art. 22. - (Attività ricettiva senza fini di lucro).
Art. 23. - (Disposizioni finanziarie).
Allegato - .

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l' art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 ha sostituito nell'intero testo della legge che qui si annota la locuzione "alberghi residenziali" con "residenze alberghiere".

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Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla presente legge, già prorogato dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 8 , prorogato al 31 dicembre 2006 dall' art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 19 , prorogato al 31 dicembre 2007 dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 43 , è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dall' art. 1 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 45 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 . Per gli impianti igienico - sanitari si veda anche l' art. 6 della L.R. 29 maggio 1998, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 18 .

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Articolo già modificato dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e successivamente sostituito dall' art. 4 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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Articolo già modificato dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e successivamente sostituito dall' art. 5 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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La validità della classificazione è stata rinnovata dalla L.R. 30 dicembre 1992, n. 42 e dalla L.R. 24 gennaio 1994, n. 4 , oggi abrogate; dalla L.R. 21 ottobre 1999, n. 32 , dalla L.R. 4 settembre 2001, n. 32 e dalla L.R. 24 dicembre 2004, n. 34 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e nuovamente sostituito dall' art. 8 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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Articolo così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 .

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Tabella così modificata dall' art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10 , dall' art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e dall' art. 19 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 58 , unico articolo vigente dopo l'intervento abrogativo della L.R. 23 dicembre 1999 n. 44 .

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Numerazione non corrispondente per errore materiale.