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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 1 bis
(Competenza all’irrogazione di sanzioni amministrative) (8)

Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

1. La Regione è titolare delle funzioni concernenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie ad essa attribuite o delegate.
2. La Regione può, con legge, delegare o subdelegare le funzioni di cui al comma 1 ad enti locali o ad enti da essa dipendenti o vigilati.
3. La legge regionale può attribuire le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 ad enti diversi da quelli competenti all’esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 8.
Art. 2.
(Accertamento della violazione e processo verbale).
La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.
Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' Sito esternoart. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ;
g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 7;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 5 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
l) la sottoscrizione del verbalizzante.
In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.
Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all'ente individuato, delegato o subdelegato dalla Regione a seconda delle rispettive competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, 1° comma.
Art. 3.
(Contestazione).
La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell' Sito esternoart. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al 1° comma con le modalità indicate all'art. 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.
Art. 4.
(Notificazione della violazione).
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante, ovvero un dipendente dall'amministrazione che ha accertato la violazione, notificano il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
3. Il processo verbale viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale ai sensi della Sito esternolegge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. (32)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

3 bis. La notifica è effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora il soggetto che ha commesso la violazione, nel corso dell’attività di accertamento, abbia fornito un valido indirizzo PEC ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive modificazioni e integrazioni e delle relative disposizioni attuative. (33)

Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio - anche di elezione - non siano noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previstoSito esternodal l’articolo 6, comma 6, del Sito esternodecreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) e successive modificazioni e integrazioni. (9)

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 5.
(Pagamento in misura ridotta).
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero, per i soggetti di cui al 5° comma dell'art. 4, entro il maggior termine determinato ai sensi Sito esternodel comma 6 dell’articolo 6 del d.lgs. 150/2011 . Nelle spese del procedimento sono comprese le spese di notificazione degli atti di cui al presente comma. (10)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dell'obbligato in solido mediante il versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale dl versamento intestato alla Tesoreria della Regione, dell'Ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, 1° comma oppure mediante strumenti di pagamento elettronico.(30)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo il tesoriere introitante le somme relative è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od agli enti delegati, subdelegati od individuati dalla Regione stessa, rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 7, 1° comma.
A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui all'art. 7, 2° comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Art. 6.
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione, provvedono oltre ai soggetti indicati all' Sito esternoart. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 i soggetti indicati ai commi secondo, terzo e quarto.(12)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale incarica, con apposito decreto, dipendenti regionali.
Qualora le funzioni di cui al 1° comma siano delegate o subdelegate a Comuni, Province e Città Metropolitana ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente incaricato, ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti.(29)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.
I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, 1° e 2° comma della Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 . Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.
Art. 7.
(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).
Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel 2° comma, dalla Regione ovvero dagli enti delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.(13)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 o non ne abbia avuto notizia, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell' Sito esternoart. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:
a) al Presidente della Giunta regionale per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione; (14)

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

b) al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell’Ente incaricato per le sanzioni derivanti da funzioni ad essi delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale. (15)

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

L'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al comma precedente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Art. 8.
(Ordinanza - ingiunzione).
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell' Sito esternoart. 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, 2° comma, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.
L'autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, 2° comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto. (6)

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:
a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;
b) all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) alla personalità ed alle condizioni economiche del trasgressore.
4 bis. L’ordinanza–ingiunzione costituisce titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall’articolo 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.(16)

Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Art. 9.
(Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione).
Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 5, 2° comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici.(17)

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Art. 10.
(Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).
Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativo-pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.
Art. 11.
1. L’autorità che ha emesso l’ordinanza–ingiunzione di cui all’articolo 8 procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ) e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in alternativa, mediante esecuzione con l’osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Art. 12.
1. Qualora venga disposto il sequestro ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13, secondo comma, della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l’agente accertatore redige apposito separato verbale che contiene le indicazioni di cui all’articolo 2, secondo comma, della presente legge, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il quarto comma del medesimo articolo 2.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 19 della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni avverso il sequestro è possibile, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata all’articolo 7, secondo comma.
3. Per quanto riguarda le modalità relative al sequestro, al trasporto e alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia e alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché alla destinazione delle cose confiscate si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli da 3 a 19 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
(Confisca).
Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quella la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa si applicano il 3°, 4° e Sito esterno5° comma dell' art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 14.
(Altre sanzioni amministrative accessorie).
Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il 1° e Sito esterno2° comma dell' art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 15.
(Prescrizione).
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Sito esternocodice civile .
Art. 16.
(Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nelle leggi regionali di settore, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, 1° comma, e vengono utilizzati come segue:(20)

Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

a) dalla Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materie di contabilità e finanza regionale;
b) dagli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;
c) dagli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.
Art. 17.
(Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).
I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicante, in particolare, il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.
La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.
La Giunta regionale formula, ove ritenuto opportuno, criteri ed indicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di persistente inattività, di gravi o reiterate inadempienze ovvero, limitatamente alle funzioni subdelegate, di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione, la Giunta regionale promuove, previa diffida, la revoca della delega o della subdelega.(21)

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Art. 18.
(Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione).
Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 6, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, 2° comma, alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti per il prosieguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dello stesso art. 7, 2° comma, lett. b) dell'ente locale contestato.
TITOLO II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 19.
(Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della Sito esternol. 689/1981) (22)

Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

1. Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Sito esternoCapo I, Sezione III, della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle afferenti le funzioni in materia di caccia e pesca e agricoltura, foreste ed economia montana per le quali resta ferma la competenza della Regione.
Art. 20.
(Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.R. 7 gennaio 1980, n. 6 ).
Art. 21.
(Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)(23)

Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio si applica la legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 22.
(Accertamenti mediante analisi di campioni e revisioni delle analisi).(24)

Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

1. Nei casi in cui per l’accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 15 della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’interessato alla revisione dell’analisi può richiederne l’effettuazione alle strutture competenti e ai laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.
3. Per ciascuna analisi richiesta ai soggetti di cui al comma 2 l’interessato corrisponde una somma stabilita da apposito tariffario approvato ai sensi della normativa vigente.
Art. 23.
(Violazioni in materia finanziaria e disciplinare).
La presente legge regionale non si applica alle sanzioni amministrativo-pecuniarie comminabili in conseguenza di violazioni in materia finanziaria e disciplinare.
Art. 24.
(Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali).
Art. 25.
Art. 26.
Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 della Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 27.
Art. 28.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .