Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 19.
(Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della Sito esternol. 689/1981) (22)

Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

1. Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Sito esternoCapo I, Sezione III, della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle afferenti le funzioni in materia di caccia e pesca e agricoltura, foreste ed economia montana per le quali resta ferma la competenza della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 18)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 22)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 22)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Reca dichiarazione d'urgenza.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .