Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 19.
(Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della l. 689/1981) (22)
1. Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Capo I, Sezione III, della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle afferenti le funzioni in materia di caccia e pesca e agricoltura, foreste ed economia montana per le quali resta ferma la competenza della Regione.
Note del Redattore: