Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 9.
(Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione).
Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 5, 2° comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici.(17)
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Note del Redattore: