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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 8.
(Ordinanza - ingiunzione).
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell' Sito esternoart. 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, 2° comma, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.
L'autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, 2° comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto. (6)

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:
a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;
b) all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) alla personalità ed alle condizioni economiche del trasgressore.
4 bis. L’ordinanza–ingiunzione costituisce titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall’articolo 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.(16)

Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .