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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 7.
(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).
Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel 2° comma, dalla Regione ovvero dagli enti delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.(13)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 o non ne abbia avuto notizia, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell' Sito esternoart. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:
a) al Presidente della Giunta regionale per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione; (14)

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

b) al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell’Ente incaricato per le sanzioni derivanti da funzioni ad essi delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale. (15)

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

L'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al comma precedente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .