Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 7.
(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).
Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel 2° comma, dalla Regione ovvero dagli enti delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.(13)
L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 o non ne abbia avuto notizia, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell' art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:
a) al Presidente della Giunta regionale per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione; (14)
b) al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell’Ente incaricato per le sanzioni derivanti da funzioni ad essi delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale. (15)
L'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al comma precedente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Note del Redattore: