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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 6.
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione, provvedono oltre ai soggetti indicati all' Sito esternoart. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 i soggetti indicati ai commi secondo, terzo e quarto.(12)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale incarica, con apposito decreto, dipendenti regionali.
Qualora le funzioni di cui al 1° comma siano delegate o subdelegate a Comuni, Province e Città Metropolitana ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente incaricato, ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti.(29)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.
I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, 1° e 2° comma della Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 . Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .