Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 6.
(Accertamento e contestazione della violazione)(11)
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione, provvedono oltre ai soggetti indicati all' art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 i soggetti indicati ai commi secondo, terzo e quarto.(12)
Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale incarica, con apposito decreto, dipendenti regionali.
Qualora le funzioni di cui al 1° comma siano delegate o subdelegate a Comuni, Province e Città Metropolitana ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente incaricato, ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti.(29)
Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.
I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, 1° e 2° comma della L. 24 novembre 1981, n. 689 . Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.
Note del Redattore: