Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 3.
(Contestazione).
La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell' art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al 1° comma con le modalità indicate all'art. 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.
Note del Redattore: