Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 3.
(Contestazione).
La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell' Sito esternoart. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al 1° comma con le modalità indicate all'art. 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 18)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 22)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 22)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Reca dichiarazione d'urgenza.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .