Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 23.
(Violazioni in materia finanziaria e disciplinare).
La presente legge regionale non si applica alle sanzioni amministrativo-pecuniarie comminabili in conseguenza di violazioni in materia finanziaria e disciplinare.
Note del Redattore: