Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 21.
(Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)(23)
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio si applica la legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) e successive modificazioni e integrazioni.
Note del Redattore: