Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 20.
(Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.R. 7 gennaio 1980, n. 6 ).
(Omissis) (25)
Note del Redattore: