Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 18.
(Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione).
Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 6, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, 2° comma, alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti per il prosieguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dello stesso art. 7, 2° comma, lett. b) dell'ente locale contestato.
Note del Redattore: