Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 16.
(Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nelle leggi regionali di settore, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, 1° comma, e vengono utilizzati come segue:(20)
a) dalla Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materie di contabilità e finanza regionale;
b) dagli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;
c) dagli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.
Note del Redattore: