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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 16.
(Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nelle leggi regionali di settore, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, 1° comma, e vengono utilizzati come segue:(20)

Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19.

a) dalla Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materie di contabilità e finanza regionale;
b) dagli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;
c) dagli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .