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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982

Art. 15.
(Prescrizione).
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Sito esternocodice civile .

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 22)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Reca dichiarazione d'urgenza.

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Articolo così sostituto dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 19 .