Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 14.
(Altre sanzioni amministrative accessorie).
Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il 1° e 2° comma dell' art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689 .
Note del Redattore: