Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
Art. 11.
(Esecuzione forzata).(18)
1. L’autorità che ha emesso l’ordinanza–ingiunzione di cui all’articolo 8 procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ) e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in alternativa, mediante esecuzione con l’osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Note del Redattore: