Legge regionale 29 giugno 1981, n. 23
Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.
Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 luglio 1981
Art. 24.
(Commissione tecnica permanente per i gas tossici) (4)
1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l'intero territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l'istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all'impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.
3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:
a) il Direttore Sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
b) il Questore di Genova o suo delegato;
c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
e) un chimico dell'A.S.L. 3 Genovese.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto dall' art. 4 della L.R. 6 settembre 1984, n. 47 e abrogato dall' art. 24 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .
Articoli abrogati dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 1991, n. 3 e dall' art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42 .