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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 23

Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.

Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 luglio 1981

INDICE

Art. 3. - (Funzioni medico legali).
Art. 4. - (Attribuzioni del Sindaco).
Art. 5. - (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco).
Art. 6. - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale).
Art. 7. - (Attività nell'interesse dei privati).
Art. 8. - (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative).
Art. 9. - (Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate).
Art. 10. - (Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate).
Art. 11. - (Finanziamento delle funzioni subdelegate).
Art. 12.(Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonché di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi igienico-sanitari in commissioni, collegi o comitati o altri organismi).
Art. 19. - (Compensi).
Art. 20.(Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
Art. 21. - (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
Art. 22. - (Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri).
Art. 23. - (Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).
Art. 24. - (Commissione tecnica permanente per i gas tossici)
Art. 24 bis. - (Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici).
Art. 28. - (Soppressione di organi collegiali).
Art. 29. - (Nomina di Commissioni, collegi e comitati).
Art. 30. - (Altre funzioni consultive).