Legge regionale 20 novembre 1979, n. 41
Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.
Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 1979
Art. 9.
(Nomina del Presidente della Deputazione amministrativa).
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nel suo seno.
2. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell'ente;
- presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;
- esercita ogni altra funzione affidatagli dallo Statuto .
3. Il Consiglio dei delegati elegge gli altri componenti della Deputazione amministrativa con le modalità stabilite dallo Statuto .
4. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un vice-presidente.
5. La Deputazione resta in carica cinque anni.
5 bis. I componenti della Deputazione amministrativa partecipano all'organo a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente per i quali lo Statuto può prevedere una indennità di funzione (3) .
5 ter. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un solo componente facente parte dei membri di diritto del Consiglio dei delegati (4) .
Note del Redattore: