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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 20 novembre 1979, n. 41

Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.

Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 1979

Art. 9.
(Nomina del Presidente della Deputazione amministrativa).
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nel suo seno.
2. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell'ente;
- presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;
- esercita ogni altra funzione affidatagli dallo Sito esternoStatuto .
3. Il Consiglio dei delegati elegge gli altri componenti della Deputazione amministrativa con le modalità stabilite dallo Sito esternoStatuto .
4. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un vice-presidente.
5. La Deputazione resta in carica cinque anni.
5 bis. I componenti della Deputazione amministrativa partecipano all'organo a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente per i quali lo Sito esternoStatuto può prevedere una indennità di funzione (3)

Comma inserito dall' art. 30 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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5 ter. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un solo componente facente parte dei membri di diritto del Consiglio dei delegati (4)

Comma inserito dall' art. 30 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Note del Redattore:

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Lettera abrogata dall' art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35 , oggi abrogata.

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Articolo così sostituito dall' art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35 , oggi abrogata.

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Articolo abrogato dall' art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35 , oggi abrogata.

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4 .