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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48

Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.

Bollettino Ufficiale n. 47 del 30 dicembre 1973

Art. 2.
1. La FI.L.S.E. è strumento di attuazione della programmazione economicaregionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normativecomunitarie e nazionali di sostegno all'economia.
2. La FI.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.
3. La FI.L.S.E. coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.
4. L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto, delle seguenti finalità:
a) la creazione ed il potenziamento - in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo e del Piano Territoriale Regionale - di aree idonee agli insediamenti produttivi o di altre iniziative imprenditoriali, la creazione ed il potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi, la realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
b) l'attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo mediante:
1) l'elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
2) la promozione ed il sostegno all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a poli scientifici e tecnologici;
3) la prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;
c) la prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della Regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
d) la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
e) l'incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e la realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
f) la gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
g) la realizzazione e la gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 8 .

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Comma così modificato dall' art. 37 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma sostituito dall' art. 37 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20 .

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