Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48
Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.
Bollettino Ufficiale n. 47 del 30 dicembre 1973
Art. 10.
1. Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della FI.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'articolo 2449 del Codice Civile (10) .
2. La Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a tre, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci (11) .
3. La nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale.
4. Per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun Consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.
5. I presidenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea dei soci.
6. Lo Statuto della FI.L.S.E. stabilirà i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società.
Note del Redattore:
Comma sostituito dall' art. 37 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20 .